imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) - (tributi posteriori alla riforma del 1972)- redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25324 de
Plusvalenza da cessione di azienda - Avviamento - Precedente accertamento ai fini dell'imposta di registro - Valore relativo - Computabilità ai fini della determinazione dell'imponibile - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25324 del 28/11/2014
In tema di plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda, va tenuto conto, quale componente del valore venale dell'azienda, dell'avviamento - come determinato in sede di precedente accertamento del valore dell'azienda ceduta effettuato ai fini dell'imposta di registro e non impugnato e consistente nel maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono -, senza che assumano rilievo circostanze contingenti, quali il legame di parentela e di lavoro tra cedente e cessionario, che pure possono avere influito nella determinazione concreta. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non potesse configurarsi una plusvalenza da avviamento tassabile nel caso di integrale intestazione dell'azienda ad un soggetto che, figlio della cedente, di fatto già partecipava alla gestione dell'azienda medesima).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25324 del 28/11/2014