imposta di registro - applicazione dell'imposta - nullità ed annullabilità dell'atto - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24617 del 19/11/2014
Rimborso dell'imposta assolta in misura proporzionale - Art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Presupposti - Passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato nullo o ha annullato l'atto - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Mancanza di tale prova - Conseguenze - Rigetto della domanda di rimborso - Riproponibilità della domanda di rimborso successivamente alla formazione del giudicato - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24617 del 19/11/2014
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il passaggio in giudicato della sentenza che annulla un contratto (nella specie contratto di permuta immobiliare), o che ne dichiara la nullità, costituisce condizione essenziale per il diritto al rimborso dell'imposta assolta in misura proporzionale, per la parte eccedente quella fissa, unitamente agli altri presupposti rappresentati dalla non imputabilità del vizio alle parti e dalla inattuabile ratifica, convalida o conferma dell'atto invalido. Ne consegue che va rigettata la domanda di rimborso del contribuente, che tale diritto invochi in via di eccezione, ove non provi, pur essendo a ciò processualmente onerato, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di nullità, potendo tale domanda essere successivamente riproposta, in quanto il diritto alla restituzione dell'imposta rimane impregiudicato al formarsi del giudicato relativo alla nullità o annullamento dell'atto ed in presenza degli altri presupposti indicati dall'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24617 del 19/11/2014