imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - autorizzazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 429 del 14/01/2
Ispezione - Finalità - Autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa ex art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Portata - Imposizione di limitazioni all'ispezione diverse da quelle attinenti al potere di accertamento - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 429 del 14/01/2015
L'atto di autorizzazione dell'accesso ai locali dell'impresa, reso ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in esito a valutazione della necessità di incidere sull'andamento e sulla riservatezza della gestione imprenditoriale, al fine di riscontrare eventuali evasioni ed infrazioni alla disciplina dell'iva, non circoscrive l'ambito dell'ispezione all'epoca del verificarsi dei fatti apprezzati per detta valutazione; l'ispezione medesima resta rivolta a scoprire violazioni, non solo a fornire conforto dimostrativo alle inosservanze al momento conosciute o sospettate, di modo che non subisce, sotto il profilo temporale, limitazioni diverse da quelle attinenti al potere di accertamento e, una volta che sia autorizzata sulla scorta dei dati a disposizione, può investire anche circostanze diverse, influenti per la revisione delle posizioni del contribuente, nell'arco di tempo in cui è esercitabile detto potere, sicché è legittima l'estensione della "verifica generale", agli anni di imposta antecedenti, mediante l'acquisizione di documentazione relativa ai movimenti bancari riconducibili al contribuente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 429 del 14/01/2015