Skip to main content

repressione delle violazioni delle leggi finanziarie‭ ‬-‭ ‬sanzioni civili e amministrative‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬440‭ ‬del‭ ‬14/01/2015

Commissioni tributarie‭ ‬-‭ ‬Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Pluralità di prescrizioni‭ ‬-‭ ‬Sussistenza di elementi positivi di confusione‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Onere di allegazione‭ ‬-‭ ‬Spettanza al contribuente.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬440‭ ‬del‭ ‬14/01/2015


In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali,‭ ‬sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce,‭ ‬quando la disciplina normativa,‭ ‬della cui applicazione si tratti,‭ ‬contenga una pluralità di prescrizioni,‭ ‬il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto,‭ ‬derivante da elementi positivi di confusione.‭ ‬L'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione,‭ ‬laddove esistenti,‭ ‬grava sul contribuente,‭ ‬sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente,‭ ‬né che sia consentita censura per la mancata pronuncia d'ufficio,‭ ‬ovvero la declaratoria di inammissibilità della questione perché tardivamente introdotta solo in corso di causa.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬440‭ ‬del‭ ‬14/01/2015