repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015
Commissioni tributarie - Dichiarazione di non applicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria - Condizioni - Pluralità di prescrizioni - Sussistenza di elementi positivi di confusione - Necessità - Onere di allegazione - Spettanza al contribuente. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegazione della ricorrenza di siffatti elementi di confusione, laddove esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né che sia consentita censura per la mancata pronuncia d'ufficio, ovvero la declaratoria di inammissibilità della questione perché tardivamente introdotta solo in corso di causa.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015