accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - motivazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015
Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Rinvio ad atto sottoscritto e consegnato al contribuente - Obbligo di allegazione - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015
In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. (Nella specie, l'avviso di accertamento era stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione, precedentemente consegnato in copia previa sottoscrizione).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 407 del 14/01/2015