contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015
Notificazione della sentenza di appello - Presso la sede centrale ovvero presso la sede dell'ufficio periferico - Sedi concorrenti ed alternative - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015
In tema di contenzioso tributario, la sentenza d'appello emessa in un giudizio, nel quale l'Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall'avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell'agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 cod. Civ. Né tale soluzione comporta un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poiché l'Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'agenzia nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 441 del 14/01/2015