tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015
Sentenza - Motivazione "per relationem" - Rinvio alle argomentazioni svolte in altra pronuncia - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Mancato rispetto - Nullità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015
Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. Proc. Civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod_Proc_Civ_art_295, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 107 del 08/01/2015