tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - Corte di Cassazione,
Soggezione alle delimitazioni di competenza territoriale per gli organi dell'amministrazione finanziaria - Esclusione - Conseguenze - Utilizzabilità ai fini fiscali anche se provenienti da reparti di stanza in località diverse. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 90 del 08/01/2015
Gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la Guardia di Finanza effettui, anche d'iniziativa, in materia d'i.V.A. in collaborazione con gli Uffici tributari, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (e successive modificazioni), non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale poste per gli organi dell'amministrazione finanziaria e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorché provengano da reparti di stanza in località diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 90 del 08/01/2015