tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 110 del 08/01/2015
Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Fruizione - Condizioni - Residenza - Formale richiesta di trasferimento - Successiva iscrizione anagrafica - Sufficienza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 110 del 08/01/2015
In tema di imposta di registro, pur prevalendo, nella determinazione della residenza, il dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, non abbiano ancora, al momento dell'acquisto dell'immobile, ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile stesso, in base all'unicità del procedimento amministrativo di mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancita anche dall'art. 18, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, àncora la decorrenza alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 110 del 08/01/2015