tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - ricorso per revocazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12162 del 30/05/2014
Revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Presupposti - Forza maggiore - Significato - Mancata produzione del ricorso introduttivo sottoscritto - Inconfigurabilità del suddetto presupposto - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12162 del 30/05/2014
In tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte, sicché non è configurabile nel caso di omessa produzione in giudizio del ricorso introduttivo personalmente sottoscritto dal contribuente, sul quale incombe l'onere di controllarne l'effettivo deposito.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12162 del 30/05/2014