tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - richieste di dati, notizie, documenti - Corte di Cass
Art.32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Mancata esibizione di libri, documentazione e scritture - Successiva inutilizzazione in sede contenziosa - Condizioni - Invito specifico e puntuale - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11765 del 26/05/2014
In tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11765 del 26/05/2014