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tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬procedimento di primo grado‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11922‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭

Atti impugnabili ex art.‭ ‬19‭ ‬del d.lgs.‭ ‬n.‭ ‬546‭ ‬del‭ ‬1992‭ ‬-‭ ‬Richiesta di ulteriore credito di imposta ex art.‭ ‬7‭ ‬della legge n.‭ ‬388‭ ‬del‭ ‬2000‭ ‬-‭ ‬Silenzio rifiuto‭ ‬-‭ ‬Impugnabilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11922‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬l'art.‭ ‬19,‭ ‬lett.‭ ‬g‭)‬,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬nell'elencare le ipotesi,‭ ‬tassative,‭ ‬in cui‭ ‬è possibile impugnare il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria,‭ ‬non include quello serbato sull'istanza tesa ad ottenere,‭ ‬ex art.‭ ‬7‭ ‬della legge‭ ‬23‭ ‬dicembre‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬388,‭ ‬un ulteriore credito d'imposta rispetto a quello già goduto.‭ ‬Né tale risultato può essere raggiunto in via di interpretazione estensiva alla stregua dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.,‭ ‬poiché‭ ‬è sempre necessario che un siffatto significato ad un comportamento omissivo‭ (‬silenzio o inerzia‭) ‬serbato dall'Amministrazione in relazione ad un'iniziativa del contribuente sia attribuito da una specifica disposizione normativa,‭ ‬mentre,‭ ‬con riguardo alla pretesa di ulteriore credito,‭ ‬è solo consentita la sua utilizzabilità in compensazione ai sensi del d.lgs.‭ ‬9‭ ‬luglio‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬241.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬11922‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭