tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11922 del 28/05/2014
Atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di ulteriore credito di imposta ex art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Silenzio rifiuto - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11922 del 28/05/2014
In tema di contenzioso tributario, l'art. 19, lett. g), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nell'elencare le ipotesi, tassative, in cui è possibile impugnare il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, non include quello serbato sull'istanza tesa ad ottenere, ex art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un ulteriore credito d'imposta rispetto a quello già goduto. Né tale risultato può essere raggiunto in via di interpretazione estensiva alla stregua dei principi di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., poiché è sempre necessario che un siffatto significato ad un comportamento omissivo (silenzio o inerzia) serbato dall'Amministrazione in relazione ad un'iniziativa del contribuente sia attribuito da una specifica disposizione normativa, mentre, con riguardo alla pretesa di ulteriore credito, è solo consentita la sua utilizzabilità in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11922 del 28/05/2014