tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - rappresentanza e difesa del contribuente - Corte di Cas
Costituzione in giudizio del ricorrente - Ricorso consegnato o spedito a mezzo posta - Deposito di copia nella segreteria della commissione tributaria adita - Attestazione di conformità all'originale - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Effettiva accertata difformità - Inammissibilità - Affermazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 26/05/2014
In tema di contenzioso tributario, l'art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53 - che disciplina il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11760 del 26/05/2014