tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (i.n.v.i.m.) (tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - accertamento e riscossione - dichiarazione
Avviso di rettifica - Art.52, comma 2 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Omessa allegazione, per privacy, degli atti parametro richiesti "per relationem" - Nullità dell'avviso - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11967 del 28/05/2014
In tema di INVIM, ed alla stregua di quanto sancito dall'art.52, comma 2 bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è nullo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate abbia rettificato il valore di un immobile oggetto di compravendita sulla base di una stima UTE, qualora la motivazione del primo faccia riferimento ad altri atti non conosciuti, nè ricevuti dal contribuente, né allegati o riprodotti nell'avviso stesso, senza che possano trovare rilievo eccezioni riferite alla tutela della privacy, trattandosi di un adempimento obbligatorio "ex lege".
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11967 del 28/05/2014