Costituzione del ricorrente - Deposito del ricorso in segreteria - Termine - Decorrenza - Dalla spedizione del ricorso - Esclusione - Dalla sua ricezione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014
In tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014