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tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬procedimento di primo grado‭ ‬-‭ ‬presentazione del ricorso‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinan

Costituzione del ricorrente‭ ‬-‭ ‬Deposito del ricorso in segreteria‭ ‬-‭ ‬Termine‭ ‬-‭ ‬Decorrenza‭ ‬-‭ ‬Dalla spedizione del ricorso‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Dalla sua ricezione‭ ‬-‭ ‬Necessità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12027‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬22‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬decorre non già dalla data della spedizione,‭ ‬bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬12027‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭