tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione della basa imponibile- detrazioni- corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014
Esclusione - Prova della mera conoscibilità, da parte del cessionario, della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014
In tema di IVA, in virtù degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388, osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario, non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13803 del 18/06/2014