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tributi erariali indiretti‭ (‬riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬determinazione della basa imponibile-‭ ‬detrazioni-‭ ‬corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13803‭ ‬del‭ ‬18/06/2014

Esclusione‭ ‬-‭ ‬Prova della mera conoscibilità,‭ ‬da parte del cessionario,‭ ‬della frode fiscale‭ ‬-‭ ‬Sufficienza‭ ‬-‭ ‬Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13803‭ ‬del‭ ‬18/06/2014


In tema di IVA,‭ ‬in virtù degli artt.‭ ‬19‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633,‭ ‬e‭ ‬17‭ ‬della Direttiva UE‭ ‬17‭ ‬maggio‭ ‬1977,‭ ‬n.‭ ‬388,‭ ‬osta al riconoscimento del diritto alla relativa detrazione da parte del cessionario,‭ ‬non soltanto la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale,‭ ‬ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso,‭ ‬volto all'evasione fiscale,‭ ‬la quale sussiste ove il cessionario,‭ ‬pur essendo estraneo alle condotte evasive,‭ ‬ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico,‭ ‬avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali,‭ ‬mentre non occorre anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13803‭ ‬del‭ ‬18/06/2014