Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Limiti - Sui motivi di opposizione del contribuente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13834 del 18/06/2014
Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del "thema decidendum" ai soli motivi contestati.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13834 del 18/06/2014