tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - certalex - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12861 del
Ricorso in appello - Notificazione non a mezzo di ufficiale giudiziario - Deposito in copia presso la segreteria del giudice "a quo" - Termine perentorio - Individuazione - Riferimento al termine per il deposito presso la segreteria del giudice "ad quem" - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12861 del 06/06/2014
In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12861 del 06/06/2014