ributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - documenti - Corte di Cassa
Impugnazione di accertamento di maggior valore ai fini INVIM e dell'imposta di registro - Valutazione dell'immobile - Stima dell'UTE - Valore probatorio di atto pubblico - Esclusione - Fonte di convincimento del giudice - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 5, Decreto n. 14418 del 25/06/2014
In tema di INVIM e di imposta di registro, poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale, prodotta dall'amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Decreto n. 14418 del 25/06/2014