tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20/06/2014
Ricorso al metodo induttivo - Presupposti - Irregolarità formale della contabilità - Necessità - Esclusione - Scritture contabili diverse da quelle previste per le imprese soggette a registrazione - Utilizzabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20/06/2014
In tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale autorizza l'accertamento anche in base al "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; fermi restando, infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall'imprenditore possono operare come prova "contra se", non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 14068 del 20/06/2014