tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - tasse sulle concessioni governative - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20197 del 25/09/2014
Radiofonia mobile - Tassa di concessione governativa - Omessa riscossione da parte del concessionario - Responsabilità ex art. 9 del d.P.R. n. 641 del 1972 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20197 del 25/09/2014
In tema di radiofonia mobile, non è applicabile al concessionario gestore del servizio la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in caso di omessa riscossione da parte sua della tassa di concessione nei confronti di utenti erroneamente ritenuti esenti, in quanto, nell'attuale sistema di "controllo diffuso", non è più previsto alcun controllo specifico con rilascio di relativo "atto autorizzativo" al singolo utente, ma solo un'imposta che il concessionario è tenuto a riscuotere per conto dello Stato senza assumere la qualifica di pubblico ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 20197 del 25/09/2014