tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20062 del 24/09/2014
Giudizio di appello - Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20062 del 24/09/2014
Nel processo tributario, l'art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20062 del 24/09/2014