tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20094 del 24
Incompletezza della dichiarazione risultante dalla contabilità in nero di altro contribuente - Determinazione del reddito con metodo induttivo - Legittimità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20094 del 24/09/2014
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 39, primo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l'incompletezza della dichiarazione risulta "dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti", da cui derivino presunzioni semplici, desumibili anche da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di accertamento fondato sulla documentazione extracontabile di altro contribuente, reperita in sede di verifica nei confronti di quest'ultimo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20094 del 24/09/2014