tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del
Redditi d'impresa - Contabilità formalmente regolare - Accertamento in rettifica ex art. 39, primo comma, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'esercizio di attività di ristorazione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014
L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittimo, nonostante la contabilità aziendale regolarmente tenuta sul piano formale, l'accertamento, che, in via presuntiva, ha ricostruito i ricavi di un'impresa, operante nel settore della ristorazione, in base al consumo dei tovaglioli utilizzati, risultante, per quelli di carta, dalle fatture o ricevute di acquisto e, per quelli di stoffa, dalle ricevute della lavanderia, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adopera un solo tovagliolo, per cui il relativo numero è un fatto noto, anche da solo idoneo, da cui desumere il numero di pasti effettivamente consumati, una volta dedotti - cosiddetta percentuale di sfrido - i tovaglioli abitualmente utilizzati per altri scopi, come i pasti dei dipendenti).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 20060 del 24/09/2014