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repressione delle violazioni delle leggi finanziarie‭ ‬-‭ ‬sanzioni civili e amministrative‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26339‭ ‬del‭ ‬15/12/2014

Riscossione anteriore al passaggio in giudicato‭ ‬-‭ ‬Regola generale in materia tributaria‭ ‬-‭ ‬Applicabilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26339‭ ‬del‭ 15/12/2014


In tema di sanzioni amministrative connesse a violazioni delle leggi finanziarie,‭ ‬è possibile procedere alla loro riscossione frazionata anche in pendenza di giudizio e prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬68‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546‭ (‬nel testo novellato dall'art.‭ ‬29‭ ‬del d.lgs.‭ ‬18‭ ‬dicembre‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬472‭)‬,‭ ‬che costituisce regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario,‭ ‬ed‭ ‬è applicabile anche alle sanzioni pecuniarie in virtù del richiamo dell'art.‭ ‬19,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬472‭ ‬del‭ ‬1997‭ ‬alla disciplina del d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬546‭ ‬del‭ ‬1992,‭ ‬nonché in esito all'espunzione,‭ ‬dal terzo comma dell'articolo‭ ‬68‭ ‬citato,‭ ‬del riferimento alle sanzioni pecuniarie.‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬26339‭ ‬del‭ ‬15/12/2014