repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26339 del 15/12/2014
Riscossione anteriore al passaggio in giudicato - Regola generale in materia tributaria - Applicabilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26339 del 15/12/2014
In tema di sanzioni amministrative connesse a violazioni delle leggi finanziarie, è possibile procedere alla loro riscossione frazionata anche in pendenza di giudizio e prima del passaggio in giudicato della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 29 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), che costituisce regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, ed è applicabile anche alle sanzioni pecuniarie in virtù del richiamo dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. N. 472 del 1997 alla disciplina del d.lgs. N. 546 del 1992, nonché in esito all'espunzione, dal terzo comma dell'articolo 68 citato, del riferimento alle sanzioni pecuniarie.Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26339 del 15/12/2014