Processo Tributario telematico - regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
DECRETO 4 agosto 2015 Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (GU n.184 del 10-8-2015 )
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data
23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37
del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo tributario in
attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», di seguito denominato
«regolamento»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», di
seguito denominato «Testo unico»;
Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante le «Regole tecniche
per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta
Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art.
16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre
1992»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante le «Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante le «Regole tecniche in materia di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche previste
dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre
2013, n. 163;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015;
Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso
con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute
nell'art. 1 del regolamento, si intende:
a. "Area pubblica": area del portale della Giustizia Tributaria
che contiene le informazioni generali sui servizi, le novita'
normative relative al processo tributario ed il servizio di
registrazione al S.I.Gi.T.;
b. "Area riservata": area del portale della Giustizia Tributaria
che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che
possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;
c. "CCITT Group IV": metodo di compressione delle immagini
bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;
d. "DPI": la misura, espressa in punti per pollice, della
risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o
di una immagine;
e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale;
f. "Log": documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato
automaticamente dal sistema informativo;
g. "PDF" (Portable Document Format): documento informatico che
mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi
dispositivo di output;
h. "PDF/A": formato standard internazionale creato appositamente
per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato
sul formato PDF;
i. "PDF/A-1a": livello di conformita' del PDF/A che indica la
completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi
alle proprieta' strutturali e semantiche di documenti;
j. "PDF/A-1b": livello di conformita' del PDF/A alla minima
aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione
affidabile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel
lungo periodo, affinche' mantenga lo stesso aspetto anche quando
verra' visualizzato o stampato in futuro;
k. "Portale della Giustizia Tributaria" (di seguito denominato
"Portale"): portale istituzionale dei servizi telematici della
Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio
"giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui
servizi, le novita' normative relative al processo tributario, le
istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per
l'utilizzo delle funzionalita' presenti nel portale;
l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta che attesta l'avvenuta
trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli,
il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali,
di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.
546;
m. "Sistema di gestione informatica dei documenti" (di seguito
denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle
Finanze di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n. "Sistema Informativo della Fiscalita'": di seguito denominato
"SIF" indica l'insieme delle risorse, degli apparati, degli
strumenti, delle regole e delle relazioni, di cui dispongono le
Strutture della Fiscalita' per il perseguimento dei propri fini
istituzionali;
o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria": di seguito
denominato "S.I.Gi.T.";
p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identita' Digitale": di
seguito denominato "SPID";
q. "TIFF" (Tagged Image File Format): formato grafico per le
immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche
del colore;
r. "UNEP" (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): e'
un'articolazione delle Corti d'Appello, all'interno delle quali
operano ufficiali ed operatori giudiziari;
s. "UTC": Coordinated Universal Time.
Art. 2 Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della
fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti
operazioni:
a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
b) notificazioni e comunicazioni;
c) costituzione in giudizio;
d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;
e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla
costituzione in giudizio;
f) pagamento del contributo unificato tributario.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi
telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali
e regionali.
Art. 3 Portale della Giustizia Tributaria
1. Il Portale della Giustizia Tributaria e' accessibile
all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed e' composto da una
«area pubblica» e da una «area riservata».
2. Ai fini del processo tributario l'area pubblica contiene le
pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono
disponibili:
a) le informazioni generali sui servizi disponibili;
b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
c) il manuale operativo, con l'indicazione delle istruzioni per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.
3. L'area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili
del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei
soggetti ai sensi dell'art. 4 secondo il relativo profilo di
abilitazione.
4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T e' necessario utilizzare
una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di
sicurezza, quali l'installazione ed il costante aggiornamento del
sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di
protezione e difesa in genere.
Art. 4 Registrazione dei soggetti
1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli
articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)
con le modalita' indicate nei commi 3 e 4, nonche' con gli altri
strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.
2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la
firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC
di cui all'art. 7 del regolamento.
3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta
d'Identita' Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
avviene con le seguenti modalita':
a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T.
utilizzando il modello presente nell'area pubblica del portale e
provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e
provvedere alla relativa trasmissione;
b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al
soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del
certificato e la registrazione della CIE/CNS;
c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di
registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della
richiesta.
4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS,
avviene con le seguenti modalita':
a) compilare la richiesta di registrazione con le modalita'
descritte al precedente comma 3, lettera a) e provvedere alla
relativa trasmissione;
b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene
la prima parte della password di accesso;
c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di
registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda
parte della password che completa le credenziali di accesso, composte
dalla coppia «nome utente» e «password»;
d) al primo accesso al S.I.Gi.T. e' obbligatorio cambiare la
password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza
inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell'area
pubblica del Portale.
5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti
per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito
negativo.
Art. 5 Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento)
1. Il S.I.Gi.T. e' un servizio erogato attraverso il Sistema
Informativo della Fiscalita' (SIF) e si avvale, pertanto, delle
medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di
protezione dei dati personali.
2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le
disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli
atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione
del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i
giudizi tributari.
3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei
documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta
all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un
sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC
(IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo,
determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso
una connessione su canali sicuri.
6. Il S.I.Gi.T. controlla:
a) l'identificabilita' dell'autore e l'integrita' di ogni
documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma
elettronica qualificata o firma digitale;
b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato
sistema antivirus;
c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.
7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una
ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di
registro generale.
8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei
documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e
acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema
documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.
9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei
documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti
dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi
dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013.
10. Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei
documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10
e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano
difformi da quelli indicati al comma 9.
Art. 6 Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)
1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC
devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.
2. Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario
sono inoltrate all'UNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal
Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.
3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le
modalita' tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
2012, nonche' secondo quanto previsto dal sistema pubblico di
connettivita' tra le pubbliche amministrazioni.
Art. 7 Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento)
1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il
soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al
S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta
notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione
comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli
eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema
per l'iscrizione a ruolo.
2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti
indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con
modalita' sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero,
data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC
del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validita' della firma apposta sui file
trasmessi;
d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede
all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente,
rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di
ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma
3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti
a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione
nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area
riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette
anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del
soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie
di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il
ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le
anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area
riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non
acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono
inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a
provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita' delle informazioni di
cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata,
entro le 24 ore successive alla trasmissione.
Art. 8 Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento)
1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la
trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del
soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo
inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il
soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro
Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della
controversia.
2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti
indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando
esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.
3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con
modalita' sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero,
data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti.
Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC
del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:
a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
c) alla verifica della validita' della firma apposta sui file
trasmessi;
d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati;
e) al controllo del formato dei file trasmessi.
5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T inserisce
gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente,
rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la
data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento
del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC
del soggetto abilitato.
6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle
anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T.
non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente,
rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la
tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene
inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di costituzione
in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma
4, il S.I.Gi.T. non procede all'acquisizione dei soli allegati e,
contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio
contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa
informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato,
con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.
8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri di
cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione
sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.
9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita' delle informazioni di
cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro
le 24 ore successive alla trasmissione.
Art. 9 Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)
1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n.
163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in
giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del
resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'art.
8.
2. Per l'individuazione della controversia di riferimento e'
necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al
ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di
accettazione di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 10 Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati
1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento
informatico rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi
variabili;
c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
non e' pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico
di documento analogico;
d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma
digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file
libero > .pdf.p7m.
2. I documenti informatici allegati, per i quali e' ammessa la
scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i
seguenti requisiti:
a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una
risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione
CCITT Group IV (modalita' Fax);
b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi
variabili;
c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma
digitale.
3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento
informatico e' di 5 MB. Qualora il documento sia superiore alla
dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file.
Art. 11 Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento)
1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono
acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati
tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53
del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa
scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e
sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.
2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare
i seguenti requisiti:
a) fogli formato massimo A4;
b) fogli liberi da rilegatura;
c) fogli numerati.
3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono
identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma di documento
informatico e descritti con i seguenti dati:
a) numero di Registro Generale;
b) progressivo dell'allegato;
c) indicazione della parte che ha depositato il documento;
d) data del deposito.
Art. 12 Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento)
1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli
allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di
sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine
degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto
analogico.
3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai
soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e
conservate con caratteristiche di inalterabilita' e integrita' per
anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un
apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato
(identificativo di registrazione del documento informatico
nell'ambito del Sistema documentale);
c) la data e l'ora dell'accesso.
4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le
disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD.
5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le
disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.
Art. 13 Pagamenti (art. 19 del regolamento)
1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri
diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. A decorrere dalla data che verra' pubblicata sul Portale della
Giustizia Tributaria, il pagamento con modalita' telematiche del
contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di
giustizia, e' effettuato con le modalita' previste dall'art. 5 del
CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel
rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti
elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Nel caso di pagamento eseguito in modalita' non telematica,
l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e
degli altri diritti e spese di giustizia e' costituita dalla copia
informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e
sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Art. 14 Adeguamento delle regole tecniche
1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione
scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 15 Informazioni sui servizi
1. Le informazioni relative alla fruibilita' dei servizi del
S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria.
Art. 16 Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie
1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali
relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese
successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le
Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della
Toscana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2015
Il direttore generale: Lapecorella