Acquisto di veicolo non inquinante - Art. 2 del d.l. n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002 - Esenzione a favore del primo acquirente - Condizioni - Estensione al successivo acquirente - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10371 del 20/05/2015
In tema di tassa automobilistica, l'esenzione prevista dall'art. 2 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178, per l'acquisto di veicoli conformi alla disciplina comunitaria sull'inquinamento, opera solo a favore del primo acquirente, a nome del quale è eseguita la prima immatricolazione, e non anche in relazione ad eventuali successivi trasferimenti a titolo derivativo ad altri soggetti, attesa la necessità che il veicolo non inquinante sia immatricolato per la prima volta e che l'acquirente consegni al venditore un veicolo inquinante.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10371 del 20/05/2015