Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - pagamento - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015
Veicolo oggetto di "leasing" - Soggetto passivo del tributo - Proprietario - Estensione del rapporto tributario all'utilizzatore - Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009 - Applicabilità ai rapporti non ancora esauriti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015
In tema di tassa di possesso dei veicoli, l'art. 5, comma trentaduesimo , del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, prevedeva che fossero tenuti al pagamento del tributo tutti coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo, sicché, in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, soggetto passivo era il concedente e non l'utilizzatore. L'art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2009, che ha esteso la soggettività passiva tributaria anche agli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, opera solo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2009), trattandosi di previsione di natura innovativa e sostanziale, non riferibile ai rapporti sorti in epoca anteriore e non ancora esauriti.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10356 del 20/05/2015