Assegni bancari senza data o postdatati - Omessa regolarizzazione - Mancato versamento dell'imposta - Violazione formale - Esclusione - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10357 del 20/05/2015
In tema di violazioni della disciplina dell'imposta di bollo, la parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla cui formazione non abbia partecipato (nella specie, assegni bancari privi di data o postdatati), deve, comunque, provvedere alla sua regolarizzazione col pagamento del tributo, dovendosi ritenere che la violazione di tale obbligo, traducendosi nel mancato versamento dell'imposta, non abbia carattere meramente formale, sicchè è esclusa l'applicazione della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10357 del 20/05/2015