Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9941 del 15/05/2015
Cessazione dell'attività di impresa - Domanda di rimborso relativa ad eccedenza di imposta - Art. 30, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Modalità di presentazione - Conformità al modello "VR" ministeriale - Esclusione - Termine di presentazione - Prescrizione decennale - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9941 del 15/05/2015
In tema di IVA, la domanda di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell'attività di impresa è regolata dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la conseguenza che è esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all'ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione del modello ministeriale "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito, ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a quello di decadenza biennale, ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, applicabile solo in via sussidiaria e residuale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9941 del 15/05/2015