Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - base imponibile - passività deducibili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9957 del 15/05/2015
Passività deducibili - Art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Mutuo contratto dal defunto per la ristrutturazione di beni di proprietà di terzi - Deducibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9957 del 15/05/2015
In tema di imposta sulle successioni, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono deducibili tutti i debiti della persona deceduta esistenti alla data di apertura della successione, senza eccezioni, purché sussistano le condizioni stabilite negli artt. da 21 a 24 del citato decreto. Ne consegue che è deducibile il mutuo fondiario stipulato dal defunto per la ristrutturazione di un complesso immobiliare di proprietà di terzi, venendo in rilievo esclusivamente la titolarità del debito in capo allo stesso e non anche, ex art. 22 del d.lgs. cit., la titolarità del bene ovvero che il mutuo fosse stato contratto per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9957 del 15/05/2015