Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - sopravvenienze attive – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10903 del 27/0
Redditi di impresa - Art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1086 - Costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito - Imputazione ad esercizi diversi da quello di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10903 del 27/05/2015
In tema di imposte sui redditi d'impresa, i costi sostenuti dopo la chiusura dell'esercizio contabile di riferimento, ma incidenti sul ricavo netto determinato dalle operazioni dell'anno già definito (nella specie, storno di provvigioni su incentivi indebitamente corrisposti dalle case madri, le quali, nell'anno successivo, avevano revocato formalmente il mandato), costituiscono elementi di rettifica del bilancio dell'anno precedente, sicché concorrono a formare il reddito d'impresa ed incidono legittimamente in flessione sullo stesso tutte le volte in cui siano divenuti noti, in quanto certi e precisi nell'ammontare, prima della delibera di approvazione del risultato d'esercizio.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10903 del 27/05/2015