Contratto di sponsorizzazione a favore di terzo - Deducibilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015
In tema di pubblicità e propaganda, l'art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente "ratione temporis", consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell'inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale, ma soprattutto nell'allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015