Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - richiesta di dati, notizie, documenti - modalità – Corte di Cassazione Sez. 5, Sente
Rettifica delle dichiarazioni - Art. 44 del d.P.R. n. 441 del 1997 - Differenze inventariali - Nozione - Presunzioni di cessione e di acquisto di beni in evasione di imposta - Prova contraria - Onere del contribuente. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10915 del 27/05/2015
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, in caso di "differenze inventariali", ovvero differenze registrabili tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, operano le presunzioni di cessione e di acquisto dei beni in evasione di imposta, di cui all'art. 44 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, annoverabili tra le presunzioni legali cosiddette "miste", che consentono, entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti a fini antielusivi, la dimostrazione contraria da parte del contribuente, il quale sarà tenuto a provare, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, che la contrazione registratasi nella consistenza del magazzino è frutto dell'impiego produttivo dei beni e non di cessioni o acquisizioni non contabilizzate.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10915 del 27/05/2015