Estensione, ex art. 1306 cod. civ., della sentenza pronunciata in un giudizio tra l'Amministrazione finanziaria e un condebitore solidale - Possibilità - Condizioni - Estraneità al giudizio dei richiedenti e passaggio in giudicato della decisione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12766 del 19/06/2015
In tema di solidarietà tributaria, l'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria e uno dei condebitori in solido, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., presuppone, oltre all'estraneità del debitore nel giudizio intercorso tra il proprio creditore e l'altro condebitore, anche il passaggio in giudicato della decisione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12766 del 19/06/2015