Tributi (in generale) - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12759 del 19/06/2015
Doppia imposizione internazionale economica - Convenzione arbitrale del 23 luglio 1990 - Procedura di accordo amichevole tra stati - Diniego dello Stato di dare corso alla stessa - Ricorribilità in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Giurisdizione - Del giudice tributario. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12759 del 19/06/2015
È impugnabile innanzi al giudice tributario il diniego di dare corso alla procedura amichevole, prevista dalla Convenzione europea di arbitrato del 23 luglio 1990, ratificata con legge 22 marzo 1993, n. 99, conclusa per risolvere i casi di doppia imposizione internazionale economica, connessi al settore tributario, dei prezzi di trasferimento, trattandosi di questione afferente alla fase prodromica della procedura (e relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole ed alla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità), che si svolge integralmente, ex artt. 6 e 7 della citata Convenzione, nell'ambito del diritto interno, sicché non può essere aprioristicamente sottratta alla valutazione giurisdizionale ad opera del competente organo giudiziario dello Stato ove l'istanza è presentata.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 12759 del 19/06/2015