Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12523 del 17/06/2015
Attivazione di corsi di formazione professionale - Finanziamenti pubblici a fondo perduto - Assoggettabilità ad IVA - Acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle attività didattiche - Detrazione dell'IVA assolta in rivalsa - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12523 del 17/06/2015
In tema di IVA, l'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale rientra tra quelle commerciali, soggette all'imposta, e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati, a nulla rilevando l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, atteso che l'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica solo qualora il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del personale s'inserisca in un rapporto sinallagmatico ed assuma natura di corrispettivo.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12523 del 17/06/2015