Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12466 del 17/06/2015
Agevolazione ex art. 1 della legge n. 414 del 1997 - Ambito di applicazione - Determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario - Sussistenza - Redditi derivanti da immobili strumentali - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12466 del 17/06/2015
In tema di reddito di impresa, la norma di agevolazione introdotta dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si riferisce alla sola ipotesi di determinazione del reddito immobiliare secondo il criterio del reddito fondiario, atteso che, in questa ipotesi, i costi sostenuti non concorrono come componenti negativi ma costituiscono un onere per alleviare il quale il legislatore ha introdotto tale beneficio; viceversa, in caso di redditi derivanti da immobili strumentali, il reddito è il risultato della somma tra le entrate e i costi sostenuti, deducibili dall'imponibile, sicché l'applicazione della suddetta agevolazione si tradurrebbe in una duplicazione della deduzione e, dunque, in una indebita locupletazione poiché non correlata ad un costo effettivamente rimasto a carico dell'imprenditore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12466 del 17/06/2015