Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - disposizioni per particolari categorie di contribuenti – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12280 del 12/06/2015 Attività spettacolistiche - Nozione
Attività spettacolistiche - Nozione - Trattamento fiscale agevolato - Vendita di uno spettacolo dal produttore all'organizzatore - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12280 del 12/06/2015
In tema di IVA, le attività spettacolistiche, di cui al punto 123 della Tabella A, parte terza, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si caratterizzano per il loro svolgimento davanti ad un pubblico, che ne è il diretto fruitore, e godono di un trattamento fiscale agevolato, disciplinato dall'art. 74 quater del medesimo decreto, che individua il momento in cui la prestazione si considera effettuata nell'inizio dell'esecuzione e prevede, quale documentazione fiscale, il biglietto di accesso allo spettacolo e non la fattura, sicché in esse, anche alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 23 ottobre 2003, in C-109/02, non rientra la vendita di uno spettacolo dal produttore all'organizzatore.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12280 del 12/06/2015