Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015
Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate - Obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre se il versamento di quanto dovuto sia tardivo l'amministrazione non ha l'obbligo di inviare comunicazione di irregolarità al contribuente, sicché non sussistono, in tale evenienza, i presupposti per ottenere la riduzione ad un terzo delle sanzioni stesse.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015