Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11989 del 10/06/2015
Società di persone - Imputazione proporzionale dei redditi sociali ai singoli soci - Interposizione fittizia di persone - Imputazione dei redditi ad altro soggetto quale socio effettivo - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11989 del 10/06/2015
In tema d'imposte sui redditi delle società di persone (nella specie, una s.a.s.), l'imputazione proporzionale dei redditi della società ai singoli soci, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è indipendente dall'effettiva percezione degli utili e dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale ed opera anche nel caso in cui le quote di partecipazione siano solo formalmente intestate ai soci; né, in senso contrario, assume rilievo la previsione di cui all'art. 37, terzo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che, in ipotesi di interposizione fittizia, prevede solo che le persone interposte, ove dimostrino di aver pagato imposte per redditi successivamente imputati ad altro contribuente, possano chiederne ed ottenerne il rimborso, a cui l'Amministrazione procede, nei limiti dell'imposta effettivamente percepita, dopo che l'accertamento sia diventato definitivo nei confronti dell'interponente.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11989 del 10/06/2015