Riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Mancata richiesta del contribuente - Irrilevanza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015
In tema di ICI, qualora l'immobile sia dichiarato inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente poiché, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12015 del 10/06/2015