Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi diversi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11409 del 03/06/2015
Plusvalenze ai sensi dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 - Somme dovute in dipendenza di procedimenti espropriativi - Cessioni volontarie - Assoggettamento ad imposizione - Presupposti - Inclusione in zone altrimenti definite dal piano regolatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11409 del 03/06/2015
In tema di imposte sui redditi, l'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sottopone a tassazione ogni plusvalenza che trovi origine nella percezione di somme corrisposte nell'ambito di un procedimento di acquisizione di terreni per pubblica utilità - comprese le ipotesi di cessione volontaria - in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (zone di tipo A, B, C, D), sicché, ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è irrilevante che l'area espropriata si trovi, secondo le previsioni del locale piano regolatore, all'interno di zone altrimenti definite, poiché tale previsione non è sufficiente ad escludere l'inerenza dell'area alle zone omogenee avuto riguardo alla destinazione effettiva del bene.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11409 del 03/06/2015