Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 03/02/2016
Accordi di separazione comportanti trasferimenti mobiliari ed immobiliari - Esenzione ex art. 19 della l. n. 74 del 1987 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato "pro quota" in regime di separazione dei beni)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2111 del 03/02/2016