Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicata ai dipendenti non in servizio o a parenti - Natura - Retribuzione imponibile - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11414 del 03/06/2015
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, le agevolazione tariffarie del servizio elettrico concesse ai dipendenti collocati a riposo o in aspettativa, ovvero alle vedove di lavoratori deceduti, sono qualificabili come integrazione al reddito da lavoro, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 597, trattandosi di emolumenti stabili, periodici e ad erogazione comunque derivante dal rapporto di lavoro, attuale o pregresso.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11414 del 03/06/2015