Artt. 32 e 34 della legge n. 413 del 1991 - Presentazione della dichiarazione integrativa - Estinzione del giudizio - Pronunzia con ordinanza - Necessità - Revoca - Effetti - Riapertura del giudizio. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006
In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'estinzione del giudizio conseguente alla presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 34, comma quinto, e 32, comma quarto, dev'essere dichiarata con ordinanza, la quale attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di chiedere con una semplice comunicazione la revoca del provvedimento, determinando in tal modo la riapertura del giudizio, nel quale il giudice deve decidere con sentenza in ordine alla fondatezza sia dell'istanza di revoca che della pretesa sostanziale avanzata dall'Amministrazione.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21324 del 03/10/2006