Decadenza dalla riscossione - Termine di decadenza triennale introdotto dalla legge n. 296 del 2006 - Natura - Nuovo termine applicabile ai rapporti pendenti.
In tema d'ICI, l'elevazione da due a tre anni del termine di decadenza per la riscossione dei tributi locali, di cui all'art. 1, comma 163, della l. n. 296 del 2006, non ha prorogato il previgente termine biennale, ma ne ha introdotto uno nuovo, che decorre non più dalla notifica dell'avviso impositivo, ma dalla definitività dell'accertamento o, in caso di contenzioso, dalla pubblicazione della sentenza, e che è applicabile anche ai rapporti pendenti, sicché l'amministrazione comunale può formare e rendere esecutivo il ruolo prima che spiri il nuovo termine triennale, sebbene, all'entrata in vigore della nuova legge, fosse già scaduto il termine biennale all'epoca previsto.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8364 del 27/04/2016