tributi erariali diretti - accertamento (tributi anteriori alla riforma del 1972) - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7773 del 03/04/2006
Notifica ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presunzione di conoscenza dell'atto - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7773 del 03/04/2006
In tema di notificazione dell'avviso di accertamento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede, al primo comma, lett. e), che, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia abitazione, ufficio o azienda nel Comune nel quale deve essere effettuata la notificazione, quest'ultima debba eseguirsi secondo modalità che danno luogo ad una mera presunzione di conoscenza dell'atto. La notificazione dell'avviso di accertamento ha luogo infatti nell'ambito di un preesistente rapporto con il fisco, che presuppone il compimento da parte del contribuente di atti idonei a mettere in moto il meccanismo impositivo, e non costituisce quindi un fatto imprevedibile per il destinatario, a carico del quale è posto, proprio per tale motivo, l'onere di eleggere domicilio nel luogo del proprio domicilio fiscale, ed in ogni caso di comunicare le variazioni dell'indirizzo. Tale onere, il cui assolvimento consente di evitare agevolmente la notificazione mediante affissione, non risulta così gravoso da incidere sulle garanzie del contribuente, né si traduce in un ingiustificato privilegio per il fisco, essendo la norma conformata alla specificità del complessivo rapporto impositivo, nonché strumentale alle esigenze funzionali ed operative dell'Amministrazione finanziaria, rispondenti all'interesse generale.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7773 del 03/04/2006