tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8777 del 04/0
Nullità della notificazione - Costituzione del convenuto - Effetto sanante - Presupposti - Regolarità della costituzione - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8777 del 04/04/2008
Nel processo tributario la nullità della notificazione del ricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità; tale effetto sanante invece non si verifica quando la costituzione della parte resistente od appellata sia avvenuta in modo invalido (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso l'efficacia sanante, rispetto alla nullità della notificazione dell'atto d'appello, del deposito di una mera istanza da parte del contribuente personalmente, cui l'atto d'appello era stato notificato personalmente e non presso il domicilio eletto).
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8777 del 04/04/2008