tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - domicilio fiscale - persone fisiche - Avviso di accertamento - Notificazione al cittadino non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblic
tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica - Destinatario non residente, domiciliato o dimorante nella Repubblica - Validità - Condizioni - Iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero - Effetti - Decorrenza. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8209 del 31/03/2008
In tema di accertamento delle imposte sul reddito in seguito alla pronunzia della Corte costituzionale n. 366 del 10 ottobre 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, lett. c),e) ed f) e dell'art. 58, comma 2, secondo periodo ,del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove prevedono che le disposizioni contenute nell'art. 142 cod. proc. civ. non si applichino in caso di notificazione di atto impositivo a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione all'A.I.R.E., è valida la notificazione effettuata nel domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica e, soltanto dopo questo termine, nel domicilio estero del contribuente, ai sensi dell'art. 142 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8209 del 31/03/2008